È stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20, il D.Lgs. 24 aprile 2017, n. 50, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.

Il decreto, in vigore dal 24 aprile 2017, per quanto riguarda la materia lavoro e previdenza è intervenuto in tema di: APE (comma 53): le attività di cui agli allegati C ed E, L. 232/2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione; Durc (articolo 54): ricorrendo gli altri requisiti di regolarità richiesti, è rilasciato dal momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle tramite il modulo DA1; premi di produttività (articolo 55): è modificato l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015, pertanto le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dall’articolo 1, comma 188, L. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta. La nuova disposizione si applica agli accordi sottoscritti dal 25 aprile 2017; per quelli sottoscritti in data antecedente vigono le precedenti regole.