È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024, in materia di revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires).

In particolare, il decreto:

– amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 2025 (articoli 3 e 4) modificando l’aer. 51 dl TUIR;

– modifica la disciplina della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, nell’ottica di offrire a contribuenti e operatori del settore un quadro più chiaro dei componenti che ne concorrono alla formazione, suddividendo la normativa relativa in più articoli per una più agevole individuazione di ciascun componente di reddito (articolo 5).

 

 

Contributi ai fondi sanitati integrativi

TUIR all’articolo 51 –  comma 2

lettera a

L’articolo 51, comma 2, lettera a), è stato aggiornato per escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi sanitari versati in conformità ai contratti collettivi o a regolamenti aziendali, purché gli enti beneficiari siano iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi  Ministeriale e operino secondo il principio di mutualità e solidarietà.

Il beneficio opera fino a  una soglia di esenzione fiscale pari a 3.615,20 euro annui. Questi cambiamenti riflettono l’intento del legislatore di valorizzare il ruolo della sanità integrativa all’interno del sistema di welfare, garantendo allo stesso tempo maggiore coerenza con le disposizioni vigenti in materia di tassazione dei redditi da lavoro.

Parallelamente, le modifiche all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR estendono il principio di deducibilità ai contributi sanitari versati in conformità agli standard sopra citati.

 

TUIR all’articolo 51 –  comma 2

lettera f-quater

Contributi e premi per il rischio di non autosufficienza

prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, è prevista l’estensione di tale regime anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

 

TUIR all’articolo 51 –  comma 3

Beni prodotti dal datore e ceduti ai dipendenti

Viene modificato il criterio di valorizzazione dei beni prodotti dal datore e dei servizi da quest’ultimo offerti (art. 51, comma 3 del Tuir), nel caso di loro cessione o erogazione a favore dei dipendenti. Nel dettaglio, viene stabilito che siano valorizzati in base al prezzo medio praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

 

TUIR all’articolo 51 –  comma 5

Rimborso spese di trasporto nel caso di trasferta nel comune

Viene parzialmente riscritto il 5° comma dell’art. 51 del Tuir, prevedendo che le spese di trasporto sostenute in occasione di trasferte nel comune siano esenti ove comprovate e documentate. Non è più richiesto che debbano essere necessariamente comprovate da documenti provenienti dal vettore.

 

TUIR all’articolo 54

Reddito di lavoro autonomo

Per quel che concerne i redditi di lavoro autonomo viene prevista una razionalizzazione con una sostanziale semplificazione del sistema, molto simile al reddito d’impresa.

L’art. 54 relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato riscritto dall’art. 5 del decreto IRPEF-IRES e suddiviso in più articoli, riferito a ciascun componente di reddito.

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V (principio di onnicomprensività).

Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (principio di cassa).

Di conseguenza, diversamente da quanto previsto attualmente nella formulazione dell’art. 54, comma 1, il reddito di lavoro autonomo non è più costituito soltanto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. Non solo, ma in considerazione di quanto specificato nella relazione illustrativa del decreto, in virtù del nuovo principio di onnicomprensività, viene eliminato il comma 1-quater dell’art. 54, secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal nuovo criterio generale.

Nel calcolo del reddito di lavoro autonomo, non concorrono alla sua formazione:

–  i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge e a carico del soggetto che li corrisponde;

–  il r imborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

– il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi e riaddebitate ad altri soggetti non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

È quanto previsto dal nuovo art. 54-ter “Rimborsi e riaddebiti” che però stabilisce che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, laddove addebitate analiticamente in capo al committente e da quest’ultimo non rimborsate, sono deducibili a partire dalla data in cui:

– il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti;

– la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

– il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Tali spese, laddove siano di importo non superiore a 2.500 euro comprensivo del compenso ad esse relativo, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

 

TUIR all’articolo 54-Bis

Plusvalenze e minusvalenze

Mediante l’inserimento dell’art. 54-bis “Plusvalenze e altri proventi” si conferma quanto previsto art. 54, comma 1-bis, TUIR secondo il quale le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

  1. a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

Allo stesso modo, viene previsto (nuovo art. 54-quater) che le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate a titolo oneroso o mediante risarcimento.

 

TUIR all’articolo 54-sexies

Spese per beni mobili e immobili

Confermata la disciplina relativa alla deduzione delle spese per beni mobili e immobili.

Mediante l’inserimento nel nuovo art. 54-sexies viene disegnata la disciplina per la deduzione delle spese relative a beni ed elementi immateriali, secondo cui le quote di ammortamento:

– del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo;

– del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;

– del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a 1/5 del costo.

Confermata, infine, la deduzione di altre spese:

– le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;

– le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Sono integralmente deducibili:

– entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno;

– entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;

– gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

 

 

DECORRENZE:

Le modifiche introdotte operano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (quindi, dal 2024).

Soltanto con riferimento ai rimborsi spese la disciplina attualmente vigente continua a operare fino al 31 dicembre 2024, con la conseguente applicazione delle novità sopra illustrate solo dal 2025.

Inoltre, la nuova disciplina dell’ammortamento della clientela ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi, dal 2025).

 

 

TUIR art. 177-bis 

Aggregazioni professionali

Viene introdotto il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 10, legge n. 183/2011 (STP). Per effetto della neutralità fiscale, l’operazione non è considerata realizzativa e, quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell’attività professionale nei predetti soggetti; l’attività professionale conferita può includere attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività. Il riferimento alle attività materiali riguarda, tra le altre, beni, crediti e rimanenze.

Identificato il principio generale, il successivo comma 2 dell’art. 177-bis dispone che trova applicazione anche nei seguenti casi:

  1. a) conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui all’art. 10, legge n. 183/2011;
  2. b) apporti in associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  3. c) apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui all’art. 5 TUIR in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti diverse da quelle di cui all’art. 10, legge n. 183/2011;
  4. d) trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui all’art. 5 TUIR e tra le società tra professionisti e le associazioni o società semplici;
  5. e) trasferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all’attività artistica o professionale svolta in forma individuale per causa di morte o per atto gratuito.

Infine, si prevede l’applicazione della neutralità fiscale anche nel caso in cui, a seguito della cessazione, entro 5 anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.