Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 99 del 30 giugno 2021 che, sotto il profilo lavoristico, conferma lo sblocco parziale dei licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021 per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO (a esclusione il tessile) e, nel contempo, integra le previsioni in tema di ammortizzatori sociali introdotte dai precedenti Decreti n. 41/2021 (c.d. DL Sostegni) e n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni bis).
Il provvedimento fa seguito all’Intesa comune, siglata il 29 giugno scorso, tra il Governo e le Parti sociali con la quale quest’ultime raccomandano, prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, l’utilizzo degli ammortizzatori previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al presente Decreto.
La nuova normativa riconosce alle industrie tessili, di abbigliamento e di pelletteria identificate con i codici Ateco 13, 14 e 15 – in quanto settori maggiormente colpiti dalla crisi economica – la possibilità di richiedere 17 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid ex artt. 19 e 20 del DL n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), da fruire nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 e senza pagamento del contributo addizionale. I trattamenti sono previsti per i lavoratori in forza al 1° luglio 2021 e le domande di accesso agli ammortizzatori in questione devono essere presentate all’INPS secondo le modalità di cui al DL n. 41/2021.
Per tali imprese restano preclusi – in via generalizzata e, dunque, a prescindere dall’effettiva fruizione della nuova CIGO Covid – sino al 31 ottobre 2021 i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sospese le relative procedure.
Inoltre, è stato disposto che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al MISE – le imprese dei settori di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (e.g. imprese industriali manifatturiere e dell’edilizia), che abbiano esaurito gli ammortizzatori previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, possano richiedere ulteriori 13 settimane d CIGS, in deroga ai limiti di durata previsti dal menzionato decreto e senza versamento di alcun contributo addizionale. Le predette settimane sono fruibili fino al 31 dicembre 2021 e, per la durata del trattamento, i datori beneficiari non possono procedere ai licenziamenti per motivi economici sia individuali che collettivi, con sospensione delle relative procedure.
Restano, in ogni caso, confermate le deroghe già note al blocco dei licenziamenti che, pertanto, non si applica:
per il personale coinvolto in un cambio appalto nei confronti del quale trovi applicazione una “clausola sociale”;
per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa senza messa in liquidazione;
per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (purché non si configuri un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c.);
alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali (con riconoscimento della Naspi ai lavoratori aderenti); in caso di fallimento quando non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
Si segnala, inoltre, per le imprese operanti nel settore aereo, la possibilità di autorizzare – dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 – la proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in caso di cessazione di attività (ex art. 94, commi 2 e 2-bis DL n. 18/2020), previo accordo da stipulare in sede governativa.
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RIEPILOGO:
l blocco dei licenziamenti, introdotto per la prima volta dal decreto Cura Italia (DL 18 2020), riguarda tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, con riferimento:
– alle procedure di individuazione dei lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi;
– al recesso individuale per giustificato motivo oggettivo.
Ricordo che il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) prevede il blocco dei licenziamenti, per le aziende che potrebbero utilizzare l’integrazione salariale COVID-19, il blocco è fino al:
– 30 giugno per le aziende che potrebbero utilizzare la CIGO ad eccezione, al 31 ottobre, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid-19 in particolare si tratta dei settori abbigliamento, pelletteria e calzature, e tessile*. Ovvero le categorie che rientrano nella classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15
– 31 ottobre per le aziende che potrebbero utilizzare la FIS e Cassa in deroga CISOA, indipendente che richiedano o no l’ammortizzatore sociale.
*Il Decreto Sostegni-bis ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento, mantenendo invece la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, previo impegno a non licenziare.
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Da ultimo, è istituito un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale con l’obiettivo di finanziare le attività di formazione destinate ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione con riduzione dell’orario superiore al 30% o della Naspi.