L’Inps, con messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al D.L. 23/2020, ha fornito istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

L’Istituto precisa che le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, D.L. 23/2020, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020: pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 5, l’Inps rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. Inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

A tale riguardo, il messaggio segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti: con apposito messaggio saranno fornite istruzioni in merito.