Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, articolo 13 Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto “Ristori quater”) prevede espressamente, all’articolo 13, che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle settimane previste dal DL n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) perciò sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020 – c.d. Decreto “Ristori bis”). Prima di questa fondamentale modifica, i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto “Agosto” (9 + 9 settimane), da collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, potevano essere richiesti esclusivamente per i lavoratori in forza al 13 luglio 2020. Al contempo, i trattamenti previsti dal DL n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), 6 settimane da collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Tale situazione avrebbe comportato, di fatto, l’impossibilità, per le imprese che devono chiedere le settimane di integrazione salariale del Decreto Agosto, di includere i lavoratori assunti successivamente alla data del 13 luglio 2020. Ora, il DL n. 157/2020 interviene prevedendo che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle settimane previste dal Decreto Agosto, da collocarsi entro il 31 dicembre 2020, siano estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, dunque, anche a coloro i quali siano stati assunti successivamente al 13 luglio 2020.