La legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, all’articolo 1, commi 81-83, introduce regole più rigorose per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e Ncc. Per beneficiare della deducibilità ai fini Ires/Irpef e Irap, nonché per evitare che tali importi siano considerati imponibili come reddito da lavoro dipendente, è obbligatorio che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite metodi tracciabili. Tuttavia, rimangono escluse da queste restrizioni le spese per i trasporti effettuati attraverso autoservizi pubblici di linea.

È quindi essenziale che le spese siano sostenute tramite bonifico bancario o postale, oppure attraverso altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, come carte di debito, credito o prepagate, e assegni bancari o circolari. Nella pratica, il dipendente in trasferta dovrà disporre di una carta di credito, personale o aziendale, per coprire le spese quotidiane, come quelle legate a taxi e ristoranti. Rimane comunque necessaria una precisazione da parte dell’amministrazione finanziaria per stabilire se le carte di credito emesse da enti stranieri, non obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, possano anch’esse soddisfare il requisito della tracciabilità.

Peraltro, la lettera d), comma 81, della legge di bilancio 2025 interviene anche sull’articolo 108, comma 2, specificando che le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili (oltre alle limitazioni ivi specificate).

In ogni caso, si ricorda che l’articolo 51, comma 5, del Tuir, riguardante i rimborsi analitici, consente il riconoscimento delle cosiddette “altre spese”, come quelle di lavanderia, parcheggio e simili, sostenute dal dipendente durante trasferte o missioni. Tali spese, anche se non documentabili, possono essere dichiarate entro un limite massimo giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia e di 25,82 euro per quelle all’estero, senza obbligo di documentazione. In attesa di chiarimenti ufficiali, queste voci sembrerebbero escluse dall’ambito di applicazione della nuova normativa e dalle eventuali penalizzazioni connesse.

Questi interventi assumono una natura strutturale, integrandosi nell’articolo 51, comma 5, del Tuir, che riguarda i rimborsi analitici per le trasferte lavorative, nell’articolo 54 del Tuir, relativo al reddito da lavoro autonomo, e nell’articolo 95 del Tuir, inerente alla deducibilità delle spese legate alle prestazioni di lavoro.

 

 

SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA

Ai dipendenti

Oggetto: COMUNICAZIONE AI LAVORATORI art. 1 comma 81-83 L. 207/2024 (Legge di bilancio)
La legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, all’articolo 1, commi 81-83, introduce regole più rigorose per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e Ncc.
Per evitare che tali importi siano considerati imponibili come reddito da lavoro dipendente, è obbligatorio che i relativi pagamenti vengano effettuati SOLO tramite metodi tracciabili. Tuttavia, rimangono escluse da queste restrizioni le spese per i trasporti effettuati attraverso autoservizi pubblici di linea.
È quindi essenziale che le spese siano sostenute, esclusivamente, tramite bonifico bancario o postale, oppure attraverso altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, come carte di debito, credito o prepagate, e assegni bancari o circolari. Nella pratica, il dipendente in trasferta dovrà disporre di una carta di credito, personale o aziendale, per coprire le spese quotidiane, come quelle legate a taxi, NCC, ristoranti, alloggio e spese di viaggio.
In ogni caso, si ricorda che l’articolo 51, comma 5, del Tuir, riguardante i rimborsi analitici, consente il riconoscimento delle cosiddette “altre spese”, come quelle di lavanderia, parcheggio e simili, sostenute dal dipendente durante trasferte o missioni. Tali spese, anche se non documentabili, possono essere dichiarate entro un limite massimo giornaliero di 15,49 euro per le trasferte in Italia e di 25,82 euro per quelle all’estero, senza obbligo di documentazione. In attesa di chiarimenti ufficiali, queste voci sono ancora escluse dall’ambito di applicazione della nuova normativa e dalle eventuali penalizzazioni connesse.

Cordiali saluti

Lì ______________

Firma per accettazione presa visione e ricevuta

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