L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, ha offerto chiarimenti ai contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano un’imposta o una maggiore imposta da versare. La circolare precisa che la misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Il documento, inoltre, illustra, anche con esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma: definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 ed estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.
Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. La definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 (ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.