La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza presso il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5 del 24 ottobre 2024, ai fini della designazione del Rls, riepiloga la normativa che indica il numero e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, precisando che:
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rsa ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno;
- per “unità produttiva” si intende lo stabilimento o la struttura finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.