Con la circolare 28 del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detassazione può essere riconosciuta per tutto il 2016, anche in riferimento a contratti collettivi sottoscritti prima dell’emanazione del DM 25 marzo 2016, laddove via sia una sostanziale corrispondenza alle previsioni del DM sopra citato
Al fine di consentire l’applicazione del regime di favore a tali erogazioni, è però necessario che, qualora si faccia riferimento a contratti non ancora depositati, gli stessi siano depositati con la modalità di cui all’articolo 5 del Decreto.