La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 agosto 2024, n. 23214, ha stabilito che nel contratto di agenzia l’agente svolge in modo continuativo e stabile l’attività di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, con una collaborazione professionale autonoma e con l’obbligo di seguire le istruzioni ricevute. Al contrario, nel rapporto di procacciatore d’affari l’attività è limitata e occasionale, senza vincoli di stabilità e dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore medesimo