Aggiornate le FAQ sulle dimissioni online da parte del Ministero del Lavoro, con particolare riferimento al recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 81/2015. Il Ministero chiarisce che l’eventuale recesso dell’apprendista deve essere manifestato attraverso la procedura telematica prevista dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015.
Questo perché si tratta di un rapporto di lavoro subordinato il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.
Sono esclusi dalla comunicazione online il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa.
Devono utilizzare le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.