Con la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti, (Collegato Lavoro legge n. 203/2024) il datore di lavoro può recedere dal rapporto qualora il lavoratore abbandoni il posto di lavoro e non fornisca adeguata motivazione.
Con la nota n. 579, del 22 gennaio 2025, l’INL ha fornito le indicazioni operative in merito alla comunicazione preventiva, a carico del datore di lavoro, e ha rilasciato il modello da utilizzare.
Il legislatore ha aggiunto un nuovo comma alla disciplina contenuta nell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che regola le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, ovvero il comma 7-bis secondo il quale“ in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione. “
Ne consegue che Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore senza necessità di attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Procedura di comunicazione
- Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine di 15 giorni lavorativi attrraverso il modello predisposto.
- La comunicazione, a questi fini, va trasmessa solo dopo che il periodo di assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio del periodo di assenza.
- La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata unicamente laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
- La comunicazione va inoltrata alla sede territoriale di competenza, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede
- Porre attenzione, alla dichiarazione da parte del datore di lavoro dell’ultimo giorno di effettivo lavoro, rispetto al quale si fonda la legittimità della procedura e proprio questo è uno degli elementi su cui si concentrerà l’eventuale verifica ispettiva.
Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis.
Solo in tal caso l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta