Il modello Unilav inoltrato dal datore di lavoro a seguito delle dimissioni del lavoratore, non ha valore se il dipendente dimissionario non ha attivato la procedura telematica sul sito del ministero del Lavoro. Le Faq sull’argomento “dimissioni on-line”, si arricchiscono di una risposta (la numero 32) che rimarcando quanto detto in precedenza incrementa la preoccupazione dei datori di lavoro. La norma di riferimento (articolo 26 del Dlgs 151/15), riguardo all’efficacia delle dimissioni è chiara nella parte in cui afferma: «[…] le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […]». Il Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16 ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav. Precedenti articoli hanno già evidenziato la criticità di questa parte delle norma con particolare riferimento ai casi in cui il lavoratore si rifiuti d’attivare la procedura telematica per le dimissioni. La disposizione non dà spazio a fatti/comportamenti concludenti che potrebbero assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e interrompere, comunque, il rapporto di lavoro. Di conseguenza il datore che riceve una comunicazione con le dimissioni, deve spingere affinché il lavoratore esegua la procedura telematica e, se questi rifiuta, procedere a un licenziamento.