Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre sorgono alcuni adempimenti, in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, che cambiano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono: durante il primo anno di vita del bambino oppure dal primo anno al terzo anno di vita del figlio.
Dimissioni e risoluzione consensuale durante il primo anno di vita del figlio
In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (ove sussiste un divieto di licenziamento per motivi oggettivi), il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015) ma deve provvedere a:
- a) comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;
- b) convalidarele dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
In merito al punto b), queste le specifiche relative all’adempimento.
La convalida, che riguarda anche i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro, va effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Questa la documentazione che il lavoratore deve presentare all’Ispettorato del Lavoro per richiedere la convalida:
– documento di identità in corso di validità;
– codice fiscale;
– numero di cellulare;
– copia della lettera di dimissioni, nella quale sia evidenziato l’ultimo giorno di lavoro e l’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro, ad esempio attraverso la firma per ricevuta;
– C.F./P.IVA del datore di lavoro;
– indirizzo PEC del datore di lavoro.
La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova ovvero qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.
Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso. Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal:
– congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, del D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022;
– congedo di paternità alternativo (art. 28, del D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Infine, vi ricordo che il legislatore, trattando la risoluzione volontaria del lavoratore/padre quale licenziamento, provvede a corrispondere al lavoratore l’indennità di disoccupazione (Naspi), ragion per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento. Si tratta del contributo Naspi che normalmente deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato, o in qualsiasi caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro darebbero diritto all’indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla Naspi, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Per l’anno 2023, il contributo è pari a 603,10 euro (41% di 1.470,99 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30 euro, per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Dimissioni e risoluzione consensuale dal primo anno e sino al terzo di vita del figlio
In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail, ecc.).
Una volta comunicate, il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro, entro 30 giorni, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno (vedi precedente).
In questo caso, il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.
Tabella degli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore, nei casi in cui quest’ultimo si dimetta durante il periodo protetto.
Il lavoratore* | Il datore di lavoro* | |
Entro il primo anno di vita del bambino/a (ovvero entro il primo anno dall’adozione o dall’affidamento) | – non deve presentare le dimissioni on line (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro)
– deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro (entro 30 giorni dalla comunicazione di dimissioni) – non è obbligato a fare il preavviso – deve ricevere, dal datore di lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso qualora abbia fruito del: congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022 o congedo di paternità alternativo (art. 28, D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre |
– deve corrispondere, all’INPS, il relativo Ticket licenziamento. Il lavoratore percepirà la Naspi se spettante |
Dal primo al terzo di vita del bambino/a
(ovvero dal primo al terzo anno dall’adozione o dall’affidamento) |
– non deve presentare le dimissioni online (basta una comunicazione scritta al datore di lavoro)
– deve convalidare le dimissioni presso l’ispettorato del lavoro entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni – è obbligato a fare il preavviso – in caso di mancato preavviso, è obbligato a pagare l’indennità sostitutiva di preavviso |
Il lavoratore NON percepirà la Naspi, il datore di lavoro NON deve il Ticket all’INPS |
* Stesso trattamento in caso di risoluzione consensuale.