L’Inps, con circolare n.74 del 5 maggio, ha offerto istruzioni operative in merito all’indennità di disoccupazione DIS-COLL, istituita in via sperimentale per il 2015 ed estesa al 2016 dall’art.1, co.310, L. n.208/15.
Il beneficio è rivolto ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
L’istituto sottolinea la necessità, per i titolari di eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), di chiudere preliminarmente la partita Iva ai fini della presentazione della domanda DIS-COLL.
Un ulteriore presupposto per la fruizione della DIS-COLL è che possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL, il reddito imponibile ai fini previdenziali dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.