Dal 31 dicembre 2016, cessano di essere erogate le diverse forme di indennità di disoccupazione previste per i lavoratori dipendenti, l’indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione edile, così che la NASpI diventa l’unico strumento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro (al riguardo si vedano la circolare n. 2/2013 e il messaggio n. 99/2017).
Contestualmente all’abrogazione dei trattamenti, il legislatore ha abrogato l’obbligo di versamento della contribuzione che li finanziava, pertanto dal 1° gennaio 2017 non sono più dovuti:
•il contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
•il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
•il contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).
Per quanto riguarda il contributo di ingresso alla mobilità, è necessario chiarire che lo stesso è ancora dovuto per i licenziamenti effettuati entro il 30 dicembre 2016 mentre i licenziamenti effettuati dal 31 dicembre 2016 comportano il versamento del ticket di licenziamento.
Ticket di ingresso al licenziamento
L’art. 1 comma 164 della legge di bilancio 2017 (legge 11.12.2016, n. 232) ha reso strutturale l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento (Ticket) in caso di:
•licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali dei Contratti collettivi che garantiscano la continuità occupazionale;
•interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per tutti gli altri casi soggetti al versamento del contributo, lo stesso è pari al 41% del massimale NASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Si applica anche agli apprendisti professionalizzanti nei casi diversi da dimissioni, compreso il recesso alla fine del periodo di apprendistato. Fino al 31 dicembre 2017, non si applica per gli apprendisti assunti per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca (art. 1 co. 240 legge 11.12.2016, n. 232).
A decorrere dal 1.1.2017 il contributo è moltiplicato per 3 nei casi di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale (art. 2 comma 35 legge 92/2012)
Soci lavoratori delle coop DPR 602/1970
A decorrere dal 1.1.2013 il trattamento NASpI è stato esteso anche ai lavoratori soci delle cooperative che abbiano stabilito con l’organismo un rapporto di lavoro subordinato, con il conseguente obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento della prestazione. Per attenuare l’impatto dell’aumento dei contributi, il comma 27 dell’art. 2 legge 92/2012, aveva previsto che con l’estensione del contributo ASpI, si applicassero contestualmente le riduzioni contributive previste dall’art. 120 della legge 388/2000 (0,80%) e dell’art. 1 comma 361 della legge 266/2005 (1%), anche su tale contribuzione. Qualora le riduzioni contributive risultavano già applicate, era previsto che il contributo ASpI da versare si allineasse gradualmente alla misura prevista (1,31% + 0,30% ) con incrementi annui scaglionati in un quinquennio.
Per i soggetti interessati dallo scaglionamento, il primo gennaio 2017 si ha l’ultimo aumento del contributo, dello 0,27 sul contributo base e dello 0,06 sul contributo addizionale, che allinea l’aliquota a quella dovuta per la generalità dei lavoratori (1,31% più lo 0,30% di contributo addizionale).
Datori di lavoro agricolo
Prosegue per i datori di lavoro agricolo il percorso di innalzamento dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati che li porterà al raggiungimento dell’aliquota contributiva del 32% per il settore agricolo e al 33% per le Navi da pesca. Dal 1 gennaio 2017 l’aliquota IVS è fissata nella seguente misura:
Settore Agricoltura
Aliquote 28,70% Di cui a carico dipendente 8,84%
Settore Marittimi
Aliquote 29,40% Di cui a carico dipendente 9,19%