Le nuove norme introdotte dal D.lgs. 136/2016 sul distacco internazionale di servizi si applicano anche alle imprese estere che esercitano all’interno delle attività di trasporto su strada di merci e passeggeri.
A stabilirlo è la norma del decreto Legislativo 136/16 nel punto in cui fa richiamo alle ipotesi di cui al Capo III del Regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, le regole devono essere rispettate anche in merito al cabotaggio nell’ambito del trasporto internazionale, rispettivamente, di merci e di passeggeri.
Pertanto anche il personale viaggiante in distacco che, nell’ambito di un trasporto internazionale, opera per vettori esteri dotati di licenza comunitaria ha diritto al riconoscimento – durante tutto il periodo del distacco – delle “medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, quindi anche le medesime condizioni per i lavoratori italiani.
di conseguenza è obbligatorio per le aziende di trasporto informarsi del luogo di trasporto e dell’attraversamento degli stati membri per adeguarsi a tali norme, oltre all’adempimento di determinate procedure autorizzative, come in maniera particolare in Francia.