Due sono le importanti novità introdotte dal DL Lavoro, Collegato al lavoro L. 203/2024, riferite ai tempi determinati, di seguito vediamo nello specifico di cosa si tratta:

Art. 34, comma 2 (specifica che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – concernenti la durata massima del contratto di lavoro a termine –)
non operano [le restrizioni della durata massima del contratto a tempo determinato] in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 31, comma 2, del presente decreto”.
In concreto il legislatore ha ampliato la possibilità di non porre un limite al termine del contratto di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

 Art. 13 (Durata del periodo di prova)
L’art. 13 integra l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 secondo il quale “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”. Al riguardo la L. n. 203/2024 stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva:
– “la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro”;
– “in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giornisuperiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.

Per comodità vi alleghiamo una tabella per il calcolo dei giorni del periodo di prova:

 

art. 13, il c.d. “DDL Lavoro ATTENZIONE
Periodo gg di calendario da.. a..
Giorni periodo di prova contratti fino a sei mesi (gg di effettivo lavoro max)*
Giorni periodo di prova contratti oltre sei mesi (gg di effettivo lavoro max)* (max 6 mesi = 180 gg)
0 2 *controllare che il CCNL non preveda periodi più favorevoli
15
16 3
30
31 4
45
46 5
60
61 6
75
76 7
90
91 8
105
106 9
120
121 10
135
136 11
150
151 12
165
166 15
180
181 14 *controllare che il CCNL non preveda periodi più favorevoli
195
196 15
210
211 16
225
226 17
240
241 18
255
256 19
270
271 20
285
286 21
300
301 22
315
316 23
330
331 24
345
346 25
360
361 26
365 30
375 26
376 27
390
391 28
405
406 29
420
421 30
435
436 31
450
451 32
465
466 33
480
481 34
495
496 35
510
511 36
525
526 37
540
541 38
555
556 39
570
571 40
585
586 41
600
601 42
615
616 43
630
631 44
645
646 45
660
661 46
675
676 47
690
691 48
705
706 49
720
721 50
735
736 51
750
751 52
765
766 53
780
781 54
795
796 55
810
811 56
825
826 57
840
841 58
855
856 59
870
871 60
885
886 61
900
901 62
915
916 63
930
931 64
945
946 65
960
961 66
975
976 67
990
991 68
1005
1006 69
1020
1021 70
1035
1036 71
1050
1051 72
1065
1066 73
1080
1081 74
1095
1096 75
1110
1111 76
1125
1126 77
1140
1141 78
1155
1156 79
1170
1171 80
1185
1186 81
1200
1201 82
1215
1216 83
1230
1231 84
1245
1246 85
1260
1261 86
1275
1276 87
1290
1291 88
1305
1306 89
1320
1321 90
1335
1336 91
1350
1351 92
1365
1366 93
1380
1381 94
1395
1396 95
1410
1411 96
1425
1426 97
1440
1441 98
1455
1456 99
1470
1471 100
1485
1486 101
1500
1501 102
1515
1516 103
1530
1531 104
1545
1546 105
1560
1561 106
1575
1576 107
1590
1591 108
1605
1606 109
1620
1621 110
1635
1636 111
1650
1651 112
1665
1666 113
1680
1681 114
1695
1696 115
1710
1711 116
1725
1726 117
1740
1741 118
1755
1756 119
1770
1771 120
1785
1786 121
1800
1801 122
1815
1816 123
1830
art. 7 del decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022), in vigore dal 13 agosto 2022, disciplina la durata massima del periodo di prova fissandone il limite in sei mesi.
Dall’analisi dei cinque contratti collettivi nazionali maggiormente applicati (dati INPS-CNEL) si nota peraltro come solamente il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo (Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) includa alcune disposizioni relative al periodo di prova del lavoratore a termine (peraltro, solo quelli attivi presso le aziende alberghiere e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta) le quali individuano un limite massimo per la durata del periodo di prova pari a 10 giorni. Gli altri CCNL analizzati (settori Metalmeccanico industria, Metalmeccanico artigiani, Commercio, Logistica e Trasporti), invece, sembrano assimilare la disciplina del periodo di prova dei lavoratori a termine a quella per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

 

 

 

 

Mentre per il settore turismo il decreto mille proroghe, per i contratti a termine, prevede:
Mille proroghe: fino al 31.12. 25 le causali per i TD
È stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 27  dicembre 2024 il D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. 1000 proroghe).
All’articolo 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, comma 3, si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, prevista dall’articolo 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2015, di utilizzare causali di natura tecnica, organizzativa e produttiva, individuate dalle parti in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, per poter instaurare rapporti di durata superiore a 12 mesi.