Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21 ed entra in vigore lo stesso giorno.
Confermate le misure:
- superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell’immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonchè la ripresa dell’economia del comparto edilizio;
- spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare.
- cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019
- possibilità fino al 31 dicembre 2022 di accedere alle agevolazioni con autocertificazioni per evitare ritardi all’accesso delle misure emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso; attenzione vengono aumentate le sanzioni in caso di dichiarazioni false.
- niente IMU a giugno per alberghi e stabilimenti balneari;
- esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni
- aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per il 2020
- in questo periodo di emergenza potranno essere confermati i contratti a tempo determinato senza indicare nessuna causale
Le altre novità in modifica principalmente del decreto Cura Italia diventato Legge n.27 del 24 aprile 2020 sono le seguenti:
- In merito ai dispositivi di protezione individuale vengono previste mascherine obbligatorie per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- viene in generale ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
- vengono previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
- In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
- Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1200 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (invece dei due originari)dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- Vengono estesi anche agli enti del terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
- Viene aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i “servizi degli istituti di bellezza.”;
- Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
- Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
- La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
- Reddito di emergenza– Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli stessi beneficiari per il mese di marzo.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Indennità per i lavoratori domestici – Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per almeno 10 ore , è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
- Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi – diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
- tutti i versamenti sospesi dal decreto Cura e Liquidità vengono ulteriormente rinviati al 16 settembre, con possibilità di pagare in unica rata o in quattro rate entro dicembre;
- rinvio dei versamenti anche per gli avvisi bonari e gli accertamenti per adesione al 30 settembre
- rinvio al 30 settembre del termine per la notifica dei ricorsi in primi grado davanti alle Commissioni Tributarie che scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio
- proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;