Il DLgs. 104/2022 (decreto “Trasparenza”)  su nuovi obblighi per i datori di lavoro e committenti in tema di informative ai lavoratori sulle condizioni del loro contratto,  si applica anche nei confronti delle collaborazioni e dei contratti di prestazione occasionale.(collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 comma 1 n. 3 c.p.c, contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

Vengono espressamente esclusi invece i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 cc NON sono comprese  nell’obbligo

Come noto l’informativa per i dipendenti era già un obbligo  contenuto nel DLgs. 152/97, ora , con le modifiche dell’art. 4 del DLgs. 104/2022 , in vigore dal 13 agosto 2022, la platea è stata ampliata alle forme di lavoro “parasubordin

Nella circolare n. 4 del 2022 l’ ispettorato è intervenuto con alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento  e per l’applicazione a collaboratori continuativi o occasionali ha precisato meglio l’applicazione operativa elencando le informazioni essenziali da inserire come segue.

Trasparenza e collaborazioni coordinate e continuative

Le informative ai collaboratori coordinati devono contenere

  1. identità delle parti (dati anagrafici codice fiscale)
  2. luogo di lavoro,
  3. descrizione attività,
  4.  sede del committente,
  5.  durata del contratto,
  6.  tipologia del rapporto di lavoro

Informativa trasparenza per prestazioni occasionali

Nel caso invece di prestazioni lavorative occasionali con contratto telematico “Presto” ( precedentemente definiti voucher lavoro”), le informazioni  minime necessariamente presenti  sono definite alle lettere da a) a e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL 50/2017   e sono :

  1. identificazione delle parti,
  2. luogo di lavoro ,
  3. oggetto  della prestazione lavorativa
  4. data e ora di inizio e fine della prestazione,
  5.  compenso pattuito.

Si ricorda che l’informativa deve essere trasmessa, in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore, prima dell’inizio della prestazione o resa disponibile nel sito aziendale comunicando le modalità di accesso.