Il DLgs. 104/2022 (decreto “Trasparenza”) su nuovi obblighi per i datori di lavoro e committenti in tema di informative ai lavoratori sulle condizioni del loro contratto, si applica anche nei confronti delle collaborazioni e dei contratti di prestazione occasionale.(collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 comma 1 n. 3 c.p.c, contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
Vengono espressamente esclusi invece i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 cc NON sono comprese nell’obbligo
Come noto l’informativa per i dipendenti era già un obbligo contenuto nel DLgs. 152/97, ora , con le modifiche dell’art. 4 del DLgs. 104/2022 , in vigore dal 13 agosto 2022, la platea è stata ampliata alle forme di lavoro “parasubordin
Nella circolare n. 4 del 2022 l’ ispettorato è intervenuto con alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento e per l’applicazione a collaboratori continuativi o occasionali ha precisato meglio l’applicazione operativa elencando le informazioni essenziali da inserire come segue.
Trasparenza e collaborazioni coordinate e continuative
Le informative ai collaboratori coordinati devono contenere
- identità delle parti (dati anagrafici codice fiscale)
- luogo di lavoro,
- descrizione attività,
- sede del committente,
- durata del contratto,
- tipologia del rapporto di lavoro
Informativa trasparenza per prestazioni occasionali
Nel caso invece di prestazioni lavorative occasionali con contratto telematico “Presto” ( precedentemente definiti voucher lavoro”), le informazioni minime necessariamente presenti sono definite alle lettere da a) a e) del comma 17 dell’art. 54-bis del DL 50/2017 e sono :
- identificazione delle parti,
- luogo di lavoro ,
- oggetto della prestazione lavorativa
- data e ora di inizio e fine della prestazione,
- compenso pattuito.
Si ricorda che l’informativa deve essere trasmessa, in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore, prima dell’inizio della prestazione o resa disponibile nel sito aziendale comunicando le modalità di accesso.