La Corte di Cassazione, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, che il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione con versamenti anche alla gestione commercianti.