Il welfare (100 euro) da erogare ai dipendenti di aziende metalmeccaniche, in virtù del nuovo articolo 17 del Ccnl Metalmeccanica Industria, dovrà essere riconosciuto anche ai lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti previsti (es. rapporto a termine con almeno 3 mesi di anzianità, non in aspettativa non retribuita, abbiano superato il periodo di prova, ecc.). ciò ai sensi dell’art. 35 del Dlvo 81/2015.
L’azienda, comunque, non potrà erogare il welfare direttamente a detti lavoratori ma dovrà esclusivamente comunicare all’Agenzia di Somministrazione la scelta del welfare e il mese nel quale ha deciso di provvedere alla sua assegnazione. L’onere dell’acquisto e del successivo inoltro al lavoratore somministrato, dovrà essere a carico dell’Agenzia (datrice di lavoro).