Entro il 30 giugno i datori di lavoro devono far fruire le ferie residue maturate al 31.12.2014. Se ciò non accadesse i datori di lavoro, dovranno versare i contributi su dette ferie non godute entro il 16 agosto 2016 e sulle ferie maturate e non godute al 30.06.2016, dovranno pagare anche le sanzioni.
Il riferimento è al D.lgs. 66/2003 che prevede che per ogni ano compreso il corrente 2016 i lavoratori devono anche fruire di due settimane maturate per il 2016, quattro in totale sono le settimane obbligatorie di ferie in un anno.
Per non incorrere in versamenti contributivi anticipati o sanzioni occorre rispettare le seguenti regole:
1) far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno di maturazione, anche consecutivamente;
2) far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le residuali due settimane di ferie. Tale termine scade appunto al 30 giugno.
3) Ove vi sia per previsione collettiva un numero di giorni di ferie superiore alle quattro settimane l’eccedenza potrà essere liquidata al fine di non accantonare somme/ferie
Come detto la mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da € 100 a € 600 per ogni lavoratore cui è riferita la violazione. Nel caso la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.