Il D.Lgs 15 giugno 2015, n° 81, che ha in parte modificato la normativa relativa al contratto di somministrazione, all’art. 36 ha confermato l’obbligo di comunicazione annuale, in precedenza prevista dall’art. 24 c. 4, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003, al quale sono tenute le aziende che utilizzano lo strumento della somministrazione a tempo determinato.
L’utilizzatore è tenuto a comunicare il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione deve essere trasmessa alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione il D. Lgs prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 Euro.
Ricordiamo che con l’entrata in vigore del D. Lgs 81/2015 è venuto meno l’obbligo della comunicazione preventiva del ricorso alla somministrazione.