La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2024, n. 19348, ha stabilito che, in tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001, ratione temporis vigente, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare – manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto e anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa – il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal proprio datore nei 12 mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.