L’Inps, con circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo previsto dal D.L. Sostegni-bis, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero.

L’esonero contributivo è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ai fini del riconoscimento del beneficio, pertanto, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.

Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per richiedere l’esonero e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Codici Ateco che possono fruire:

TURISMO
CSC
– 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00)

– 70502 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11) – Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50) – Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00) ovvero a. bar; b. pub; c. birrerie; d. caffetterie; e. enoteche.

– 70504 40405 40407  Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
– 40404 70705 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20) ovvero a. preparazione di pasti da portar via “take-away”; b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, che non dispongono di posti a sedere.