Per i giovani, che non devono avere mai avuto un contratto a tempo indeterminato, il beneficio può arrivare a 48 mesi in caso di assunzioni in sedi o unità produttive nel Sud.

Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio, sono presenti un paio di agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che l’Esecutivo ha deciso di prorogare. Si tratta di assunzioni/stabilizzazioni di giovani che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali.

Riguardo ai giovani under 36, è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto massimo di 8mila euro annui. La durata dell’esonero è di 36 mesi, elevati a 48 in alcune regioni del Meridione. Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici.

La limitazione

Va subito rilevato che l’incentivo presenta una limitazione molto rilevante. Infatti, a seguito di una serie di rimandi legislativi, l’esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. In un periodo così complicato, che giunge a valle del biennio emergenziale e durante un momento congiunturale non favorevole, conseguente alla crisi bellica in corso, forse si poteva pensare a una misura meno vincolante.

Ad ogni modo, in attesa delle indicazioni che giungeranno dagli Enti preposti, osserviamo che l’esonero, come anticipato, è riconosciuto per 36 mesi, che diventano 48 per i datori di lavoro privati i quali effettueranno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Copertura statale

Va ricordato che l’esonero contributivo previsto non crea alcun pregiudizio ai lavoratori dal punto di vista della pensione perché la differenza viene messa dallo Stato.

Per i datori di lavoro l’agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico (a eccezione di quanto si dirà più avanti), nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui. Su questo punto si registra una novità rispetto alla precedente assunzione agevolata, che limitava l’esonero contributivo a 6mila euro annui. Per ogni mese, quindi, la facilitazione sarà pari a 667 euro (8mila/12).

Come sempre in questi casi, laddove le assunzioni/stabilizzazioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, il massimale annuo (8mila euro) deve essere proporzionalmente ridotto. Per un part time al 50%, quindi, l’esonero troverà applicazione entro il tetto di 4mila euro annui.

In merito all’assetto dell’esonero contributivo, è presumibile ritenere che lo stesso non riguardi: la contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria (per le aziende destinatarie); il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015; il contributo (0,30%), integrativo della Naspi e destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; i vari contributi di solidarietà. Va, altresì, ricordato che l’esonero contributivo postula il rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, della regolarità contributiva (Durc).

Assunzione donne

Anche per l’assunzione agevolata delle donne non ci sono sostanziali novità, fatta eccezione per l’ammontare annuo dell’esonero contributivo che, anche in questo caso è stato elevato a 8mila euro. La legge di bilancio si limita, infatti, a prorogare per l’intero anno 2023 quanto era già previsto. Come in passato, la norma si rivolge esclusivamente alle donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. La disposizione, infatti, attraverso una serie di rimandi legislativi, risale a una legge di alcuni anni fa che vede agevolate le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo (esonero totale della contribuzione a carico dell’azienda) riguarda sia le assunzioni, a tempo indeterminato o a termine, sia le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato; come già accennato, il tetto massimo è stato innalzato a 8mila euro (era 6mila) da riproporzionare in caso di rapporti part time. Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato nonché per le stabilizzazioni.

Per entrambe le forme di assunzione incentivata, si ricorda che sulle eventuali quote di retribuzione eccedenti il limite (8mila euro), i datori di lavoro saranno tenuti a versare l’ordinaria contribuzione; inoltre, è richiesta la preventiva autorizzazione della Ue.