L’Inps, con messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, in relazione all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di Cig, ha precisato che, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi (dell’artigianato e della somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 19, comma 6, D.L. Cura Italia, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps né a un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Pertanto, per poter riconoscere o meno l’esonero contributivo ai datori di lavoro che richiedono le integrazioni salariali a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale di questi trattamenti rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
L’Istituto definisce, infine, le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, in alternativa alle integrazioni salariali previste dal D.L. 104/2020, e i limiti di compatibilità con i trattamenti fruiti prima della data di entrata in vigore dello stesso D.L..