L’esonero contributivo è in ogni caso fruibile, più precisamente se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale l’agevolazione sia stata già fruita da parte di un altro datore di lavoro. Lo specifica l’interpello del ministero del Lavoro n. 17 del 20 maggio scorso in risposta ad un quesito avanzato dall’A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio). La questione era sorta in merito alla corretta interpretazione della norma, contenuta nell’articolo 1, comma 178, della legge di Stabilità per il 2016 (praticamente uguale a quella contenuta nella precedente legge di Stabilità), che non consente la fruizione della agevolazione per quei lavoratori avverso i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’INPS, nella circolare n. 178/2015, aveva incidentalmente considerato la problematica ritenendo che l’agevolazione dovesse comunque riguardare un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro che assume (punto 3.2) e non con nuovo datore di lavoro. Il nuovo esonero, infatti, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, si differenzia dal precedente essenzialmente per l’importo e la durata massima. Va da sé che i limiti temporali di fruizione dell’esonero previsto dalla legge 208/2015 sono in ogni caso ricompresi nel limite dei 24 mesi: ad esempio se un precedente datore ha fruito 6 mesi dell’esonero ex legge 190/2014, il nuovo datore potrà valersi dell’esonero per i soli 18 mesi restanti.