Con decisione C(2022) 8662 final l’Unione Europea ha confermato per tutto il 2023 l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29 comma 8, e 33 comma 2, del decreto legislativo 148 /2015, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Dl 21/2022 per i datori di lavoro svolgenti le attività industriali individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato A del medesimo Dl, che, in seguito alle difficoltà economiche derivanti dalla crisi ucraina, sospendano o riducano l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 dicembre di quest’anno.

Ricordiamo che il contributo addizionale è pari, per Cigo e Cigs a:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre 104 settimane nel quinquennio mobile;
– 4% della retribuzione persa per interventi del Fis;
– non inferiore all’1,5% per interventi dei fondi di solidarietà bilaterale.

Le attività interessate sono quelle del settore siderurgico (CH.24), legno (AA.02 e CC.16), ceramico (CG.23), automobilistico (CL.29) e agroalimentare (CA.10, CE.20, AA.01), compresa la produzione primaria di prodotti agricoli, per i quali nel mese di maggio 2022 la spesa relativa alla cassa integrazione è aumentata del 51,3% rispetto ad aprile 2022.

Secondo l’Inps, essendo tali imprese particolarmente esposte agli effetti dell’aumento dei costi energetici conseguenti alla crisi ucraina, dall’inizio del conflitto a oggi hanno richiesto più del doppio delle ore di cassa integrazione rispetto a quelle di altri settori.

La misura rientra nel temporary crisis framework, recentemente prorogato al 31 dicembre 2023, ed è quindi soggetta ai relativi massimali pari a stabiliti in 250.000 euro per le imprese agricole e 2 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (300.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura non interessate dal beneficio in trattazione).

Nel testo della decisione è inoltre specificato che le quote di contribuzione addizionale eventualmente versate dai datori di lavoro nelle more dell’autorizzazione Ue, saranno successivamente rimborsate dall’Inps.