Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, è giunta a conclusione la “sperimentazione” introdotta dall’articolo 1, comma 9, legge 23 agosto 2004, n. 243, e cioè, la possibilità per le lavoratrici con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendenti o 58 anni se autonome, di conseguire, a domanda, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, il trattamento pensionistico di anzianità (ora pensione anticipata) secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Un percorso, piuttosto tormentato, durato 13 anni. Ha cominciato l’Inps il quale, con riferimento alle finestre di uscita, con un occhio al portafoglio, ha ristretto nel 31 dicembre 2015 la data di decorrenza della prestazione anziché quella di maturazione del diritto (circolare 14 marzo 2012, n. 35). Secondo l’Inps, queste le date di maturazione dei requisiti: il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private, il 30 dicembre 2014 per le lavoratrici del settore pubblico ed il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome.
Estensione della facoltà di opzione
L’articolo 1, comma 281, legge 28 dicembre 2015, n. 208, poi, superando la restrizione imposta dall’Inps, procede ad una sanatoria estendendo la facoltà prevista all’articolo 1, comma 9, anche alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti anagrafici previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita (un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome), a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, “ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione”. Restano ancora fuori le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958.