Non ha pace la normativa emergenziale sullo smart working, o lavoro agile.
Solo un mese fa sul sito ministeriale era apparso il Decreto del Ministero del Lavoro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022 con cui veniva fornito
- il modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile, in attuazione del nuovo comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 81/2017, introdotto dal Decreto Semplificazioni convertito in legge 122-2022;
- le istruzioni per la compilazione.
Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, data in cui cessava la possibilità di instaurare tale forma di lavoro senza accordo individuale, utilizzata durante lo stato di emergenza per COVID.
Un emendamento al decreto Aiuti bis 115 2022 SE APPROVATO, che dovrebbe essere definitivamente convertito in legge oggi al Senato, proroga ancora la norma emergenziale fino al 31 dicembre 2022, per cui gli accordi individuali che molte aziende si sono affrettate a far firmare prima del 1 settembre risultano inutili o forse invalidi
La stessa legge di conversione prevede inoltre la proroga del diritto al lavoro agile per genitori con figli under 14 e lavoratori fragili, disabili e cargiver.
Non è certo quindi se in questo momento abbiano valore i nuovi accordi sottoscritti tra azienda e lavoratori o i diritti sanciti dalle norme precedenti (l’ultima proroga era nel decreto-legge 24marzo 2022, n. 24, convertito) e ora riconfermate.
Si auspicano chiarimenti urgenti sull’applicazione di questo coacervo di norme sovrapposte.
Novità sulla comunicazione del lavoro agile dal 1.9.2022
Il decreto Semplificazioni aveva previsto anche una nuova modalità di comunicazione degli accordi al MInistero tramite la piattaforma servizi.lavoro.gov.it La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del dlgs 81 2017. Su questo aspetto non ci sono modifiche: la comunicazione resta comunque semplificata
Un comunicato sul sito ministeriale pubblicato il 26 agosto aveva precisato inoltre che:
- L’adempimento è previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente,
- nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- poiche per l’utilizzo dei servizi REST è necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Invio massivo comunicazioni lavoro agile ANCORA IN ALTO MARE
In alternativa alla trasmissione tramite l’ applicativo web resta ancora disponibile una modalità Massiva con il sistema REST, utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate, ma per l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a tutt’oggi ancora non risponde!