Incremento dei fringe benefit a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, che innova la disciplina dei limiti di esenzione di beni e servizi riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori. Tra le novità annunciate, la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa. Quali sono i beni e servizi da considerare o da escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo?

Tra le misure annunciate dal Governo per la riduzione del cuneo fiscale, inserite nella legge di Bilancio per il 2024 c’è la ridefinizione del limite di esenzione di beni e servizi ai sensi dell’art. 51 comma 3, del TUIR.

In particolare, è stato previsto che il limite di esenzione per i fringe benefit verrà innalzato, e reso strutturale, dagli attuali 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori, con un innalzamento a 2.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.

La novità rispetto a quanto previsto per il solo anno 2023 è rilevante: il decreto lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) infatti, per il solo anno 2023, ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, lasciando l’originario limite di 258,23 per gli altri lavoratori.

Tra le novità, viene prevista la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa e, in continuità con le misure previste per l’anno 2023, nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro continuano  a rientrare anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sulla base di quanto pre3visto, emerge che:

– per l’anno 2024 è incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;

– nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa e rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– il lavoratore per fruire del bonus potenziato a 2.000 euro dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il Codice fiscale dei figli a carico.

 

A chi spetta ?

La misura è prevista per tutti i lavoratori subordinati con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deduci-bili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

In analogia con il 2022 e 2023 e come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere ricompresi della misura i soggetti già individuati in base alle regole generali stabilite dall’art. 51 comma 3 e pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro  dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’ dell’art. 51  del TUIR.

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Si ricorda che l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale, al comma 2 (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

 

Quali sono i beni e servizi da considerare ed escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo?

  1. Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro qualora previsto, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

– buoni spesa e buoni benzina;

– ricariche telefoniche;

– buoni acquisto amazon, zalando; ……

– regali e cestini natalizi;

– autovettura uso promiscuo;

– interessi su prestiti;

– polizza rischi extra professionali;

– fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;

– possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;

– pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa.

 

  1. Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non sono da considerare e pertanto non rientreranno nel nuovo limitedi 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:

– opere e servizi per finalità sociale;

– somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;

– somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti

– trasporto pubblico;

– assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;

– servizio mensa/buono pasto;

– assistenza sanitaria integrative;

– contributi versati alla previdenza complementare.

 

Come ed entro quanto erogare?

Premesso che si ricorda che l’art. 51 comma 1 sul reddito da lavoro dipendente, del TUIR, considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).

Pertanto, l’eventuale rimborso spese che potranno rientrare nel nuovo limite di esenzione dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio dell’anno 2025, per essere considerato reddito del 2024.

Per quanto riguarda l’assegnazione di beni e servizi questi si considereranno percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore stesso che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio successivo, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

SPUNTI: risoluzione del 25/09/2020 n. 55 – Agenzia delle Entrate

Si ricorda, inoltre, che qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta – sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie – superi il citati limiti, l’intero importo concorre a formare il reddito del dipendente; pertanto, qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.” 

“In particolare, si ritiene coerente con la portata dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 in esame, il piano welfare che premia i lavoratori dell’azienda che abbia incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell’erogazione dei benefit in base alla Retribuzione Annuale Lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni, una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.”

“Le predette disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 del Tuir, avendo carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.”

Non appare coerente, infatti, con la ratio sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente, consentire la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.
Sulla base di tali principi, si ritiene che i benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano welfare rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, assumano rilevanza reddituale in ragione del loro valore normale, ovvero in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
La ratio sottesa alle disposizioni dei commi 2 e 3, ultima parte, dell’articolo 51 in esame, come precisato, non viene meno nell’ipotesi in cui tali beni e servizi siano erogati a titolo premiale, ovvero per gratificare i lavoratori del raggiungimento di un obiettivo aziendale.
In tale ipotesi, infatti, si ritiene prevalente l’aspetto di fidelizzazione, che non viene meno anche nell’ipotesi di una graduazione nell’erogazione, sempreché tale ripartizione non trovi giustificazione nella valutazione dell’attività lavorativa del dipendente, sia singolarmente considerato che in gruppo, ovvero su valutazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa.”