In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione) il datore di lavoro è tenuto a versare in anticipo all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute, l’eccedenza riguarda solo le ferie residue oltre alle 4 settimane da far godere obbligatoriamente per legge al lavoratore. Il momento impositivo, cioè quello in cui sorge l’obbligazione contributiva, coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione, tenendo a riferimento l’anno civile 1° gennaio/31 dicembre.
Per l’anno in corso, la scadenza per la fruizione delle ferie maturate nel 2017 va fissata al 30 giugno 2019. Le ferie del 2017 a tale data ancora non fruite andranno ad aumentare l’imponibile previdenziale di luglio 2019 per il loro valore retributivo corrispondente, sia con riguardo all’imponibile previdenziale del dipendente indicato in busta paga sia con riguardo all’imponibile sul quale calcolare i contributi a carico dell’azienda. Il relativo versamento sarà effettuato entro il 20/8/2019 (termine così differito in forma strutturale per il mese di agosto in sostituzione dell’ordinario termine fissato al 16 di ciascun mese), a mezzo F24 con periodo di competenza luglio 2019.