Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia 28 giorni di calendario (non lavorativi, che corrisponderebbero a un periodo complessivo più lungo). Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile con due eccezioni: risoluzione del rapporto di lavoro e contratto a termine inferiore a un anno.

Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in caso di richiamo, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento. In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se si verifica prima delle ferie, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso.

Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi. Altrimenti, queste sono le regole:

  •  due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006) continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  •  due settimane anche fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione;
  •  ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

Il Piano Ferie estive si presenta in genere a marzo di ogni anno: il dipendente sottopone la propria richiesta al proprio responsabile o dirigente di struttura, anche frazionandole in settimane differenti, di cui di norma due consecutive nell’arco di tempo che va da giugno a settembre, compatibilmente con la chiusura aziendale.

Si ricorda che entro 18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie e dei permessi non goduti E’ INDISPENSABILE PAGARE I CONTRBUTI ALL’INPS, per poi NON VERSARLI al momento del godimento .