Entro il 30 giugno prossimo il datore di lavoro dovrà far fruire al lavoratore le ferie maturate nel 2020 e non ancora godute. Nel caso in cui ciò non si verifichi, il datore di lavoro non solo sarà passibile di sanzioni amministrative, ma dovrà versare anche i relativi contributi entro il 20 agosto 2022 .
Tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003,attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:
- per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2022 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2020.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021, andranno godute entro il 30 giugno 2023 .
L’eventuale insorgenza dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Quest’anno va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l”assolvimento dell’obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Nell’Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
In considerazione del particolare periodo iniziato proprio nel 2020 con l’emergenza COVID, quest’anno il termine teorico del 30 giugno entro il quale usufruire delle ferie arretrate potrebbe subire uno spostamento in avanti per effetto di sospensioni; ciò comporterebbe un pari slittamento del termine entro il quale versare la contribuzione su eventuali residui di ferie spettanti.
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro la sanzione amministrativapreviste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:
- Sanzione – da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione – da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti piu di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione – da 960 a 5.400 € per violazioni riferie a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie