A partire dal 1 aprile lavorare da casa non sarà più un diritto perché tutti i lavoratori torneranno alla modalità ordinaria.
In Italia la modalità di lavoro agile per i dipendenti ha i giorni contati: lo smart working è finito il 31 marzo 2024, con la conseguenza che i lavoratori fragili e i genitori con figli sotto i 14 anni non potranno più accedere al regime semplificato e dovranno rientrare dallo smart working.
Per continuare lo smart working, o per concederlo a nuovi soggetti, sarà infatti necessario sottoscrivere un accordo individuale con l’azienda, a patto che vengano rispettati i requisiti minimi dell’accordo e dando priorità alle richieste provenienti da alcune tipologie di lavoratori, ovvero mamme con figli fino a 12 anni e la voratori fragili.
Lo Smart Working è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 81 del 22/05/2017. Il Capo II della L. 81/2017 rubricato “lavoro agile” detta la normativa di riferimento per lo smart working con gli artt. 18 e 23.
Per poter cogliere pienamente le disposizioni di maggiore tutela e le semplificazioni rivolte alle lavoratrici ed ai lavoratori fragili o con figli appare funzionale illustrare preventivamente quali siano i requisiti per svolgere il lavoro agile.
Innanzitutto, va ricordato che tra datore e prestatore di lavoro dovrà venire SEMPRE stipulato, in forma scritta, un accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile. L’accordo è molto complesso e per essere ritenuto valido deve contenere alcuni elementi previsti dalla L. 81/2017.
Durante la Pandemia da COVID-19 il D.L. 34/2020 aveva previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che avevano almeno un figlio minore di anni 14 e i lavoratori fragili, avessero diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Il termine finale per la validità di questa normativa di maggior favore è stato prorogato con diversi provvedimenti normativi, da ultimo con l’art. 1 L. 191/2023, Legge di conversione del decreto-legge 145/2023, il quale prevede come termine ultimo per questa previsione normativa il 31/03/2024
Mentre la disposizione di maggior favore di cui al punto precedente è una disposizione di natura transitoria e collocata in provvedimenti normativi diversi dalla Legge cardine per lo smart working, la prossima disposizione da analizzare si trova all’interno della L. 81/2017.
Infatti, l’art. 18 co 3 bis L. 81/2017 impone ai datori di lavoro privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile si impegnino a riconoscere priorità alle richieste di smart working a soggetti fragili degni di maggiore tutela, oltre ai quali rientrano le richieste delle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età