È stato firmato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia il decreto 13 aprile 2016, che, in ottemperanza a quanto previsto dal co.284, art.1, L. n.208/15, offre indicazioni in merito alla possibilità, per il lavoratore del settore privato, prossimo all’età pensionabile, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in part-time, senza perdere il “valore della sua pensione” e FACENDO RISPARMIARE L’AZIENDA.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato che trasformano il rapporto di lavoro in part-Time; non possono quindi fruire del beneficio i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre maggiormente l’orario di lavoro.
Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti di aziende di qualsiasi dimensione operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione.
QUALI REQUISITI
I lavoratori, inoltre, devono raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui all’art. 24 comma 6 del DL 201/2011, entro il 31/12/2018 mentre i 20 anni di anzianità contributiva devono essere già posseduti al momento della stipula dell’accordo.
Ciò in quanto la norma opera un espresso ed esclusivo riferimento al “trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”.
Vengono di seguito riportate le età pensionabili riferite agli anni 2016 – 2017 – 2018 suddivise per donne e uomini dipendenti del settore privato fissati in via definitiva fino al 31/12/2018 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014.
ANNO DONNE UOMINI
2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
2017 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
COSA OTTIENE IN PIÙ IL LAVORATORE?
Riceverà ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il nuovo part-time definito con il datore di lavoro , una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato. Tale somma, erogata mensilmente dal datore di lavoro, è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione anche per la parte non effettuata, in modo che alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione per il part-time, come se avesse lavorato a tempo pieno.
QUANT’ È IL RISPARMIO?
Ai fini del risparmio ad esempio, approssimativamente, a fronte di una trasformazione con part time agevolato al 60% il lavoratore riceve una retribuzione netta pari all’84% della retribuzione netta che avrebbe percepito da full time e l’azienda, di contro, può ottenere una riduzione del costo del lavoro, riferito al singolo rapporto, pari al 33%.