Con il messaggio 4653/2022, del 28 dicembre l’INPS aveva comunicato che entro il 27 gennaio 2023 doveva essere effettuata la dichiarazione delle prestazioni del Fis e dei fondi di solidarietà bilaterali da parte dei datori di lavoro che intendano effettuare nuove richieste per il 2023 .
Con nuovo messaggio 583 del 7 febbraio precisa che il termine per le comunicazioni non è perentorio ma ordinatorio quindi l’invio può ancora essere effettuato in quanto consente un più celere definizione delle nuove istanze di assegni di integrazione. (v. sotto ulteriori novità)
A questo fine metteva a disposizione un file Excel semplificato che permette di calcolare quanti periodi sono ancora disponibili e devono essere conteggiate sia le prestazioni anticipate dal datore di lavoro che quelle a pagamento diretto INPS .
Il messaggio forniva in allegato i modelli e le istruzioni di compilazione e sottolineava anche che per il conteggio del residuo si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di integrazione.