La nuova norma prevista dal Decreto aiuti bis prevede che la soglia oggi di 258,23 euro (516,46 per il 2021) ovvero il fringe benefit art. 51 comma 3 TUIR, concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti siano esenti da CONTRBUTI ed IRPEF entro il nuovo limite complessivo di 6oo euro solo per l’anno 2022 e possono essere rimborsate anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio elettrico, idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La  norma va oltre a quanto previsto dall’articolo 112 del DL 104/2020, e se per gli anni 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, era di euro 516,46, (il doppio di quanto previsto), adesso l’articolo 12 del DL 115/2022 prevede che la soglia di cui all’articolo 51, comma 3 del Tuir sia di 600 euro e possa riguardare anche il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 6oo.

Si ricorda che l’esenzione fiscale e contributiva è riconosciuta SOLO SE  il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione comprovante il pagamento delle somme da parte del dipendente (copia delle bollette). È irrilevante, invece, che le somme erogate coprano o meno l’intero costo (circolare 5/E/2o18, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate).

A ciò si aggiunge l’agevolazione di 20o enro a favore dei buoni carburante, prevista dal DL 21/2o22, arrivando così solo nel 2022 alla somma complessiva di 8oo euro.

La norma è rivolta ai lavoratori dipendenti. In analogia a quanto  previsto per gli anni 2020 e 2o21, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati (come i co.co.co). Si ritenne che in caso di una interpretazione differente, che rende la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come accaduto già in merito all’esenzione dei buoni carburante con la circolare 27/E/2o22, si attende un disconoscimento operativo da parte dell’Agenzia  che in questo caso però, mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.

Come per i precinti valori esenti di  258,23 euro poi maggiorati a 516,46 euro  per gli anni 2020 e 2021, non si richiede l’erogazione dei beni e servizi e le somme ivi previste, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.

Le regole di assegnazione dei fringe benefit per fruire della  esenzione dei 60o euro, introdotta dal DL 1115/2o22 (decreto aiuti bis) solo per quest’anno, previste dall’art. 12 che richiama  l’articolo 51, comma 3, del Tuir, e si devono  applicare  le regole da quest’ultimo previste, ovvero per il rispetto della nuova  soglia di esenzione (660 euro), è necessario  che i beni e i servizi assegnati ai propri  dipendenti siano conteggiati al “valore normale”. L’importo di 600 euro si riferisce in capo al lavoratore, di conseguenza se il dipendente  ha percepito per tutti i beni o servizi di cui ha fruito neIlo stesso periodo d’imposta, anche se corrisposti  da altri rapporti precedenti nel corso dell’anno 2022, di un importo superiore a  600 euro l’intero valore verrà tassato.

Quest’anno l’esenzione fino a 600 euro, è estesa, aIle somme assegnate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per utenze domestiche probabilmente si intende  il contratto di fornitura riferito all’abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni, inclusi i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, garage, cantine. Per fornitura di energia elettrica, rientrerebbero  anche i punti di ricarica privata per veicoli elettrici.

Siccome  la norma fa riferimento  all’articolo 51, comma 3, del Tuir, le utenze domestiche dovrebbero essere riferita sia al lavoratore dipendente, quanto al coniuge o ai familiari secondo l’articolo 12 del Tuir. In attesa di un chiarimento, si suppone che le spese possano riferirsi anche ad anni solari precedenti.

Al momento dell’erogazione si dovrà tenere conto delle altre forme di esenzione riferite aIle utenze domestiche, come il rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti in smart working per il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l’utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto si riferisce ai consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro (interpello 314/2o21).

Si ritiene inoltre ricordare che l’offerta ai dipendenti del servizio di ricarica dell’auto elettrica è esente, senza alcun limite, in quanto interpello lo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica rientra tra le finalità di educazione ambientale (articolo interpello AdE 329/2022).