Chi deve iscriversi:

Tutte le aziende e tutti i lavoratori a tempo indeterminato ai quali si applica il C.C.N.L. “per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.

Devono anche iscriversi tutte le aziende che hanno che hanno già attiva una diversa forma di assistenza sanitaria integrativa per i propri dipendenti come stabilito dall’art. 69 del CCNL di categoria e che obbligatoriamente dovrà confluire nel Fondo Asim, ma in questo caso dovranno seguire la procedura “iscrizione aziende con accordo di armonizzazione”

 

Quanto costa (Statuto)

Art. 4 – Una Tantum euro 0,50 per dipendente già in forza

Art. 5 – Contributo ordinario       euro 4,00 per 12 mesi fino a 28 ore settimanali medie

                                                                      euro 6,00 per 12 mesi  oltre  28 ore settimanali medie

 

Da quando:

Luglio 2014, ma con le seguenti considerazioni: lo stesso accordo del 16 luglio 2014 stabilisce che «l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal Fondo Asim. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore».

 

Quest’ultima previsione contrattuale si rifà sostanzialmente a quelli che sono gli indirizzi tracciati dal Ministero del Lavoro attraverso la circolare 43 del 15 dicembre 2010, attraverso la quale lo stesso dicastero, dopo anni di continue dispute tra parti contrapposte, ha messo a fuoco l’annosa questione, proponendo soluzioni chiare ed esaustive.

 

Riprendendo i passaggi salienti della circolare, il ministero ritiene assolutamente non obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale (o all’ente/fondo di assistenza sanitaria integrativa, n.d.r.) per quelle aziende non aderenti alle organizzazione sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo di categoria, in coerenza con i principi e le disposizioni costituzionali in materia di libertà associativa e, in particolare, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

 

 

Per approfondimenti

http://www.fondoasim.it

http://www.fondoasim.it/doc_altri/Fondo_Asim_Regolamento_Prestazioni.pdf