L’obbligo di versamento del Tfr al Fondo di tesoreria e la successiva liquidazione al lavoratore rispetta regole particolari in caso di trasferimento di azienda o fallimento della cedente: lo ricorda la Fondazione studi dei consulenti nel parere n. 10 diffuso il 14 scorso .
In particolare, in caso di passaggio del lavoratore presso un datore non soggetto al versamento al Fondo (per mancanza del requisito occupazionale), il principio generale (ribadito dall’Inps nella circolare 70/2007 e successivamente nel messaggio 21062/2009) prevede che il datore subentrante è tenuto ad effettuare il versamento solo limitatamente al personale transitato. Circa il pagamento del Tfr al lavoratore (anche a titolo di anticipazione) si ricorda che ove l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese sia superiore all’ammontare dei contributi complessivamente dovuti, il Fondo è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico. Il cessionario o subentrante dovrà liquidare al lavoratore tutto il Tfr rivalutato, comprendente quello trasferitogli dalla cedente, quello da quest’ultima versato al Fondo di Tesoreria nonché quello relativo ai versamenti effettuati al medesimo Fondo.
Contestualmente il cessionario dovrà recuperare dalla Tesoreria gli importi erogati conguagliandoli con i contributi dovuti (tranne l’intervento del Fondo, come si è detto, in caso di incapienza che il datore è tenuto a comunicare immediatamente). Dal punto di vista del datore cedente, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, nulla vi sarà da conguagliare con i contributi dovuti, né, conseguentemente, alcuna dichiarazione dovrà essere inoltrata a seguito di eventuale incapienza. Ciò anche nel caso che la cedente sia successivamente fallita.