L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E, ha fornito le indicazioni inerenti al codice tributo, e le annesse modalità di utilizzo, del credito derivante dal trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivo introdotto dall’articolo 39–bis del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
La norma in oggetto prevede il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito imponibile, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023, così come definite dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Possono beneficiare di tale trattamento i lavoratori dipendenti del settore privato del comparto turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, che nel corso dell’anno fiscale 2022 abbiano conseguito un reddito imponibile non superiore a 40.000,00 €.
Il codice tributo di nuova istituzione è il 1702, avente significato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39 – bis del D.L. 4 maggio 2023, n. 48”.
Tale codice tributo è ricompreso in quelli della sezione Erario, potendo albergare sia nella sezione “importi a credito compensati” (nelle ordinarie fattispecie di recupero da parte del datore di lavoro delle somme erogate ai propri lavoratori dipendenti), sia anche nella sezione “importi a debito versati” (nelle ipotesi di restituzione di importi non dovuti).
Per poter fruire del credito è necessario trasmettere il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.