L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 2022, ha fornito chiarimenti in merito al superamento del nuovo limite di 600 euro per i fringe benefit, previsto dal decreto Aiuti bis, e sulla relativa tassazione. Secondo le Entrate, qualora in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.