Con il messaggio 1092/2017 diffuso ieri, l’Inps fornisce alcune precisazioni per la compilazione dell’elemento “Forza Aziendale”. I chiarimenti riguardano i lavoratori autonomi dello spettacolo, gli intermittenti e i percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito. Il conteggio deve contenere il numero dei dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i part time.
Tra i soggetti che costituiscono la “forza aziendale”, dato utile per l’applicazione di alcune norme (per esempio per l’individuazione dell’obbligo contributivo per il Fondi di integrazione salariale e per la Cigs), non vi rientrano i lavoratori autonomi. L’istituto, soffermandosi sulla particolare figura di lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, rammenta che, pur essendo in presenza di soggetti la cui contribuzione pensionistica viene versata come se si trattasse di dipendenti, gli stessi possono essere esclusi dal conteggio dei lavoratori in forza. Allo stesso modo ci si deve regolare per gli sportivi professionisti, assicurati all’Inps. Sono, quindi, da escludere i soggetti identificati con i codici qualifica “S” e “U” sul modello Uniemens.
Per quelli a chiamata, il computo va effettuato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, escludendo le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità, così come previsto dall’articolo 39 del Dlgs 276/2003. Il richiamo alla norma istitutiva del lavoro intermittente conferma che il conteggio si esegue con riferimento al semestre completo di osservazione, antecedente quello della denuncia.
Il messaggio 1092/2017 si sofferma anche su chi percepisce un assegno straordinario per il sostegno al reddito. Si tratta dei soggetti beneficiari della prestazione dei fondi solidarietà e di chi segue il percorso dell’esodo anticipato, previsto dall’articolo 4, della legge 92/2012 (isopensione). Per loro l’Inps si pronuncia in favore della non inclusione in entrambi gli elementi “ForzaAziendale” e “NumLavoratori”.