È entrato in vigore il giorno di Natale il Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021.
L’articolato del decreto-legge n. 221/2021
Il decreto legge è costituito dai seguenti 19 articoli:
- art. 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
- art. 2 – Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- art. 5 – Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande
- art. 6 – Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati
- art. 7– Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice
- art. 8 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
- art. 9 – Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente
- art. 10 – Disciplina dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
- art. 11– Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
- art. 12 – Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia
- art. 13 – Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- art. 14 – Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie
- art. 15 – Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria
- art. 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19
- art. 17 – Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali
- art. 18 – Disposizioni finali
- art. 19 – Entrata in vigore
Proroga dello stato di emergenza (art. 1)
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Green Pass (art. 3)
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con Circolare del Ministro della salute 24 dicembre 2021, è stabilito che il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto, riducendo il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, così, peraltro come indicato dalla nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS allegata alla Circolare stessa.
Mascherine (art. 4)
Da oggi e sino al 31 gennaio 2022, in tutto il territorio nazionale, comprese le zone bianche, diventa obbligatoria l’utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Ristoranti e locali al chiuso (art. 5)
Da oggi e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (in atto fissata al 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche (art. 6)
Da oggi e sino al ino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa (art. 7)
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito, esclusivamente, ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. L’accesso è, anche, consentito
altresì, ai soggettiche rientrino in uno dei seguenti casi:
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazionedell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo,
unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
Estensione del Green Pass rafforzato (art. 8)
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.