L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare del 7 novembre  n. 2/2016 ha chiarito alcuni aspetti in materia di installazione e uso di apparecchiature di geolocalizzazione su auto aziendali. Per le imprese è un chiarimento importante ai fini della corretta applicazione dell’art. 4, comma 1 e 2, l. n. 300/1970 (controlli a distanza nello Statuto dei Lavoratori). L’INL chiarisce che i dispositivi GPS sulle auto non possono essere fatti rientrare nell’alveo degli strumenti di lavoro, salvo i casi eccezionali relativi alla natura stessa dell’attività lavorativa. Pertanto nel caso in cui l’impresa dovesse installare sistemi di geolocalizzazione nelle auto aziendali sarà necessario seguire la procedura autorizzativa prevista dal primo comma del citato articolo stipulando un accordo con la rappresentanza sindacale o ricevendo autorizzazione INL.

Il recentissimo D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 ha modificato proprio l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, eliminando il riferimento alle Direzioni territoriali del lavoro o, in caso di aziende nazionali, al Ministero del Lavoro; la modifica ha demandato tali autorizzazioni alla sola competenza delle sedi territoriali o della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La circolare n. 2/2016 dell’INL assume particolare importanza in quanto permette di porre alcuni punti fermi in materia di controlli a distanza.
Il provvedimento dell’Ispettorato chiarisce che possono considerarsi strumenti di lavoro soltanto quei dispositivi che:

“costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione”.

Ne consegue che, salvo casi particolari, i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento accessorio e non essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, essendo specifici per motivo assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Inoltre è bene ricordare anche la recente  circolare  del Garante in materia di controlli a distanza installati negli smartphone dei dipendenti. Con proprio provvedimento dell’8 settembre 2016, l’Autorità ha autorizzato l’utilizzo di un software installato sugli smartphone dei dipendenti, come alternativa all’ordinario sistema di timbratura del cartellino e della rilevazione delle presenze; sistemi, quelli sottoposti alla verifica del Garante, che prevedono appunto l’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione.

Il Garante ha rammentato l’obbligo, in tale materia, della preliminare effettuazione della notificazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del Codice della privacy; ma soprattutto ha rammentato l’imprescindibile necessità di fornire ai dipendenti un’informativa completa in ordine alla tipologia dei dati trattati, alla finalità e modalità del trattamento, ai tempi di conservazione ed ai soggetti che possono venire a conoscenza delle informazioni in qualità di responsabili o di incaricati al trattamento.

L’Autorità ha poi confermato, come già in precedenti pronunciamenti, che il software utilizzato deve essere configurato in modo tale che:

  • a) sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi al dipendente che la funzionalità di localizzazione è attiva;
  • b) sia inabilitata ogni possibilità di trattamenti ulteriori di dati personali (es. dati relativi al traffico telefonico, alla navigazione in internet, ecc).

E’ evidente che le indicazioni sopra esaminate, tanto quelle fornite nella circolare 2/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro quanto quelle del Garante, andranno prese congiuntamente in considerazione al fine di adottare all’interno dell’azienda sistemi di geolocalizzazione.

Inoltre in particolare per quanto la gestione dei sistemi di localizzazione, con ogni probabilità, dovrebbe sparire l’obbligo di notifica al Garante; tuttavia dovranno da una parte predisporsi informative maggiormente precise e puntuali e dall’altra dovranno anche predisporsi dei protocolli aziendali di gestione e conservazione dei dati trattati particolarmente efficaci ed efficienti.

Ancora una volta si deve sottolineare come, soprattutto in prospettiva dell’applicazione del Regolamento generale privacy, è fondamentale per le imprese predisporre opportune policy interne e i controlli, ai fini della gestione di tutta l’attività aziendale, lo Studio ha recentemente predisposto una divisione specifica, con personale specializzato, che si occupa di affrontare, predisporre policy aziendali, assistere i clienti ed adempiere agli obblighi sulla privacy, potete rivolgervi al Rag. Andrea Mussinelli e al dott. Enrico Uboldi.