Con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 sono state fornite le indicazioni operative per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione.
In particolare, al paragrafo 3.2 del citato messaggio, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, è stata prevista la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
– l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”;
– l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;
– l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
– l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticket\protocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Come anticipato nel citato messaggio, i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DM\VIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
Con il presente messaggio si comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”.
Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, come anticipato nel messaggio n. 4616/2022, sarà fornito riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.
Si rammenta che il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.