Con la circolare n. 4  del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione delle  novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dal D.LGS 230 2021 sull’Assegno Unico,  in tema di aliquote IRPEF,  detrazioni d’imposta e modifiche al “trattamento integrativo”  da 100 euro (ex bonus Renzi).

Va segnalato in particolare  che sulla dtempistica per l’adeguamento operativo alle novità  l’Agenzia comunica che viene tenuto conto della necessità di adeguamento degli applicativi informatici per la lavorazione delle buste paga e  le  diverse  date  di entrata in vigore delle novità , ovvero:

  • 1 gennaio per la riforma delle aliquote IRPEF del trattamento integrativo e ulteriori detrazioni ,
  • 1 marzo per  modifiche alle detrazioni per figli a carico apportate dal decreto legislativo 230 2o21  all’art 12 del TUIR.

Si prevede quindi  che  i sostituti d’imposta possano applicarle le nuove norme “entro il mese di aprile 2022 provvedendo ad un conguaglio  per i primi tre mesi del 2022″

Sulle nuove  detrazioni di imposta previste per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (65 euro)  o di redditi di pensione (pari a 50 euro), spettanti  al di sotto delle  soglie di reddito complessivo, viene chiarito in particolare che  sono da  considerare correttivi in aumento e vanno  corrisposte per intero nel corso del 2022, senza parametrazione ai periodi di tempo .Solo a fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro andrà ricalcolata la detrazione spettante sulla base delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici complessivi  del periodo di imposta

In tema di assegno Unico e detrazioni per i figli a carico e per le famiglie numerose  anch’essi in vigore dal 1 marzo  l’Agenzia ricorda che i sostituti d’imposta dovranno  utilizzare ancora la vecchia disciplina art 12 TUIR per i mesi di gennaio e febbraio   solo da marzo applicare la nuova disciplina prevista dall’art. 10 del DLgs. 230/2021.  In particolare sulle  detrazioni previste per famiglie numerose, almeno quattro figli a carico  il conguaglio a fine anno va rapportato ai soli primi due mesi  dell’anno. Le detrazioni per i figli con età superiore a 21 anni si applicheranno  invece a partire dal mese di compimento del 21° anno di età.

Infine  riguardo  il differimento dei termini relativi all’adeguamento delle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF    per il quale Regioei e Province autonome hanno tempo fino al  31 marzo 2022, la circolare chiarisce che, nel frattempo, i sostituti d’imposta devono applicare:

  • l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
  • ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.