La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato legittimo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps a carico degli avvocati del libero foro iscritti all’Albo, ma non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari. Infatti, non essendo iscritti alla Cassa di previdenza professionale, restano obbligati al versamento del solo contributo integrativo, non anche di quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.
La Corte ha, inoltre, ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, comma 12, D.L. 98/2011, laddove non prevede l’esonero dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.